Norme Tecniche

LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA

Decreto Ministeriale 21203 – 8 marzo 2005

REGISTRI DEGLI ALLEVATORI E DEI PROPRIETARI

Art. 1

1. Al registro degli allevatori previsto all’art. 7 lett. a), del disciplinare del libro genealogico del cane di razza possono chiedere di essere scritte le persone fisiche e giuridiche che, a qualsiasi titolo, allevino sul territorio nazionale cani di razza iscritti ai registri del libro genealogico e che siano proprietari di almeno due fattrici, ciascuna delle quali abbia prodotto almeno una cucciolata iscritta al libro genealogico e nata negli ultimi tre anni.

2. Al registro dei proprietari previsto all’art. 7 lett. b) del medesimo disciplinare sono iscritte le persone fisiche e giuridiche proprietarie di soggetti iscritti al libro genealogico.

Art. 2

1. L’iscrizione al registro degli allevatori è richiesta per iscritto all’Ufficio Centrale del libro genealogico (UC) dagli interessati. Gli allevatori devono includere nella domanda, oltre ai dati anagrafici e fiscali, la residenza, l’ubicazione delle eventuali strutture di allevamento, la razza e l’identificazione delle fattrici di cui all’atto dell’iscrizione sono proprietari, nonché, se del caso il certificato comprovante l’iscrizione dell’impresa agricola al registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n.580 e successive modifiche.

2. Gli allevatori che possono essere iscritti al registro devono:

a) svolgere attività di miglioramento genetico seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico;

b) astenersi da comportamenti e azioni che possano arrecare nocumento o danno all’immagine ed all’organizzazione del libro genealogico;

c) sottoporsi ai controlli previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti;

d) iscrivere ogni tre anni almeno due cucciolate prodotte da due fattrici diverse;

e) comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati anagrafici e fiscali;

f) sottoporre i propri cani e strutture ai controlli sanitari previsti dalla legislazione vigente.

3. All’atto della richiesta l’allevatore si impegna a sottoscrivere il codice etico (allegato). Nel caso di infrazione ai principi che precedono, in estensione a quanto disposto dall’art 16 del disciplinare del libro genealogico, si applicano i provvedimenti di cui all’art 17 del disciplinare medesimo.

4. Il giudizio d’idoneità per il comma 2 è di competenza dell’UC. L’allevatore, per il quale l’UC non abbia dato parere favorevole all’iscrizione, può presentare ricorso alla Commissione Tecnica Centrale (CTC).

5. L’UC provvede alla cancellazione degli allevatori per i quali cessino di sussistere le condizioni di iscrizione al registro degli allevatori, nonché degli allevatori che abbiano presentato le proprie dimissioni. In entrambi i casi le informazioni rimangono agli atti del libro genealogico.

6. I proprietari di cani di razza iscritti al libro genealogico vengono iscritti al registro dei proprietari sul quale sono annotati obbligatoriamente i dati anagrafici e fiscali dei proprietari medesimi dagli stessi obbligatoriamente forniti.

7. La concessione della titolarità di un affisso ad un allevatore, è disciplinata con apposite norme tecniche, in armonia a quanto stabilito dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI), proposte dalla CTC e approvate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 3

1. I due registri ROI (Registro Origini Italiano) e RSR (Registro supplementare riconosciuti) previsti dall’art.8 del disciplinare del libro genealogico, comprendono ciascuno:

a) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione ordinaria;

b) il registro femmine e maschi riproduttori di produzione selezionata limitatamente ai soggetti iscritti al ROI.

2. Sono iscritti nel registro della produzione ordinaria i soggetti figli di genitori iscritti al ROI e al RSR.

3. Sono iscritti nel registro della produzione selezionata, i soggetti figli di genitori iscritti al ROI per i quali siano soddisfatte le verifiche di cui all’art. 8.

4. E’ inoltre previsto un registro supplementare aperto (RSA) per l’iscrizione di soggetti appartenenti a popolazioni tipiche italiane in fase di recupero come razze.

5. Gli standards morfologici e di lavoro delle nuove razze canine sono quelli adottati dalla FCI e dall’ENCI.

ISCRIZIONE AI LIBRI GENEALOGICI

Art. 4

1. L’iscrizione dei cani al ROI e al RSR può essere effettuata per cucciolata o per singolo soggetto.

Art. 5

ISCRIZIONE DEI CANI CAPOSTIPITI ALL’RSR

1. I cani delle razze italiane ed estere, senza distinzione di sesso, possono essere iscritti nel RSR come capostipiti, allorché:

2. per la razza interessata su proposta della competente associazione specializzata non sia stata deliberata dalla CTC la chiusura del libro;

3. abbiano conseguito, in una manifestazione canina riconosciuta dall’ENCI, un certificato di tipicità (C.T.).

4. per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro, sia stato conseguito un certificato di qualità naturali (CQN) o la qualifica di almeno “Molto Buono” in una prova riconosciuta dall’ENCI, in apposita classe.

5. I soggetti di qualsiasi razza, italiana o non, e di qualsiasi sesso, discendenti da almeno tre generazioni complete, registrate nel RSR, possono ottenere il passaggio d’iscrizione nel ROI purché abbiano conseguito il C.T. nella Classe RSR, oppure la qualifica di “Molto Buono” in un’altra classe, nell’ambito di un’esposizione riconosciuta dall’ENCI.

6. I cani delle razze italiane, già iscritti all’RSR, se proclamati campioni italiani di bellezza acquistano il diritto di essere iscritti al ROI.

Art. 6

ISCRIZIONE PER CUCCIOLATA

1. L’iscrizione ai registri genealogici per cucciolata, riguarda tutti i soggetti nati in Italia da un accoppiamento tra cani della stessa razza, iscritti ai registri del libro genealogico. Essa si svolge con le modalità di seguito riportate:

1.1.Denuncia di monta e nascita

Entro 25 giorni dall’avvenuta nascita della cucciolata, il proprietario della fattrice ne da comunicazione alla delegazione competente per territorio, secondo quanto indicato dallo UC, utilizzando l’apposito modulo predisposto dallo stesso UC ed indicando la data della monta. Nel caso sia stato usato uno stallone con certificato estero, la denuncia dovrà essere inviata corredata della copia del certificato genealogico e dei certificati attestanti eventuali titoli e performance del medesimo.

1.2.Identificazione dei cuccioli

Entro 60 giorni dalla nascita i cuccioli devono essere identificati con microchip. I cuccioli non possono essere ceduti prima dei 60 giorni dalla nascita.

1.3. Denuncia di cucciolata

1.3.1. Entro 90 giorni dalla nascita dei cuccioli, l’allevatore ne fa denuncia alla delegazione competente per territorio utilizzando l’apposito modulo previsto dall’UC.

1.3.2. La denuncia su apposito modulo deve contenere i seguenti dati:

a) nominativo completo di indirizzo e codice fiscale dell’allevatore della cucciolata;

b) dati relativi ai riproduttori (nome, iscrizione al libro genealogico, microchip);

c) nome dei cuccioli nati, sesso, codice microchip di ogni cucciolo, mantello, nome dell’eventuale nuovo proprietario del cucciolo completo di indirizzo e codice fiscale;

1.3.3. L’UC o la delegazione competente per territorio eseguono i controlli sulle cucciolate verificando l’identità della fattrice attraverso il codice identificativo, il numero dei cuccioli ed il sesso di ognuno di essi).

1.3.4. La delegazione che riceve le denuncie compilate e sottoscritte deve, entro 15 giorni, trasmetterle all’UC. La trasmissione potrà avvenire anche per via telematica.

1.3.5. L’UC provvede a rilasciare il certificato genealogico entro tre mesi dalla denuncia di cucciolata.

1.3.6. Il certificato genealogico contiene le seguenti informazioni:

a) nome del cane, numero di iscrizione nel registro genealogico, razza, sesso, data di nascita, colore e macchie del mantello, codice microchip;

b) nomi e numeri di iscrizione degli ascendenti;

c) nome dell’allevatore;

d) dati del proprietario;

e) dati relativi a caratteristiche, performance, titoli e verifiche di patologie ereditarie, laddove previste, di genitori, nonni, bisnonni e trisnonni.

Art. 7

ISCRIZIONE DI UN SINGOLO SOGGETTO

1. L’iscrizione per singolo soggetto ai registri ROI e RSR, si riferisce ai seguenti cani:

a) cani nati in Italia i cui ascendenti per almeno tre generazioni siano stati iscritti all’RSR, secondo quanto previsto all’art. 3;

b) cani importati in Italia e già iscritti nel Paese di origine in un registro genealogico riconosciuto o convenzionato dalla FCI e per i quali risulti registrata all’estero la cessione al nuovo proprietario italiano. Il certificato del paese di origine rimane valido per i cani importati con l’attestazione della presa in carico sul registro italiano. L’iscrizione per singolo soggetto al ROI e all’RSR, deve essere avanzata all’UC, attraverso la delegazione competente.

CONTROLLO DELLA PARENTELA

Art. 8

1. L’UC, ogni anno, può sottoporre, a verifica della corretta attribuzione della paternità e maternità un campione di soggetti attraverso l’analisi del loro DNA presso un laboratorio riconosciuto sulla base di un capitolato approvato dalla CTC per gli aspetti tecnici di sua competenza.

2. La banca del materiale biologico e l’archivio delle formule dei marcatori genetici rimane di inalienabile ed esclusiva disponibilità dell’ENCI.

3. La scelta del campione di materiale biologico può essere random o mirata, con criteri approvati dalla CTC; il prelievo del campione viene effettuato da medici veterinari o controllori autorizzati dalla delegazione, ed i il campione stesso inviato a cura della delegazione medesima, secondo le modalità indicate dall’UC.

4. Il prelievo del campione di materiale biologico ed il suo invio al laboratorio riconosciuto sono obbligatori, al fine di consentire l’eventuale necessità di identificazione con analisi del DNA, per i seguenti riproduttori:

a) tutti i riproduttori da ammettere alla riproduzione selezionata (art. 10);

b) tutti gli stalloni che hanno prodotto più di 5 cucciolate;

c) tutti gli stalloni usati in inseminazione artificiale;

d) tutti gli stalloni esteri in Italia in stazione di monta;

e) i campioni di bellezza, di lavoro e riproduttori riconosciuti dall’ENCI prima dell’omologazione del titolo e che ottengano eventuali altri titoli da riportare sul certificato genealogico.

5. La mancata rispondenza del test comporta l’annullamento dei certificati genealogici della cucciolata cui il soggetto controllato appartiene fino a prova contraria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 17 del disciplinare del libro genealogico.

6. Nel caso di fortuita monta, ripetuta con stalloni diversi, denunciata dall’allevatore o dal proprietario, la verifica deve essere effettuata su tutta la cucciolata a spese dell’allevatore.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA RIPRODUZIONE

Art. 9

1. Tutti i genitori delle cucciolate iscritte sono registrati quali riproduttori ordinari o selezionati.

2. Riproduttore selezionato

2.1. E’ il soggetto iscritto al ROI che in manifestazioni ufficiali ENCI, valutato da un esperto giudice specialista di razza, presenti i seguenti requisiti:

a) giudizio morfologico e comportamentale di idoneità, con sintetica descrizione analitica;

b) per le razze sottoposte a prova di lavoro, certificato di superamento della prova per adire alla classe lavoro in esposizione prevista per la singola razza, cosi come determinato dall’ENCI su proposta dell’associazione specializzata interessata;

2.2 .Il riproduttore selezionato deve essere controllato per le patologie ereditarie più significative per ciascuna razza, secondo quanto proposto dalle rispettive associazioni specializzate di razza ed approvato dalla CTC. Nel caso di mancanza di proposte da parte dell’associazione specializzata di razza, o nel caso di razze per le quali non sia stata riconosciuta una associazione specializzata, è la CTC a stabilire le patologie ereditarie da controllare.

3. Le associazioni specializzate di razza propongono alla approvazione della CTC obiettivi e criteri di selezione nonché i requisiti per l’ammissione alla riproduzione naturale o alla inseminazione artificiale.

4. Il libro genealogico rileva le caratteristiche morfo-funzionali, genetiche e genealogiche dei cani iscritti.

5. Il registro genealogico dei riproduttori selezionati riporta, oltre ai dati anagrafici e genealogici, le caratteristiche morfo-funzionali, attitudinali e di lavoro, e relative qualifiche acquisite.

Art. 10

1. La richiesta di iscrizione di un soggetto nel registro dei riproduttori selezionati è inoltrata all’UC compilando apposito modulo.

2. Ai fini dell’ammissione alla riproduzione selezionata dei soggetti importati ed iscritti al registro del libro genealogico sono richiesti gli stessi requisiti di cui all’art. 9.

3. In caso di monta o fecondazione artificiale di stallone estero, i figli potranno essere iscritti come “nati da genitori selezionati” soltanto se anche per tali stalloni è dimostrato il possesso di analoghi requisiti di cui all’art. 9.

4. I figli di riproduttori selezionati avranno un certificato genealogico differenziato, con la scritta: “nato da genitori selezionati”

DIFFUSIONE DEI DATI DI LIBRO GENEALOGICO

Art. 11

1. L’UC rende pubblicamente consultabili, anche per via telematica, nel rispetto della legge sulla privacy n° 196/03, le informazioni relative all’identificazione degli allevatori e dei proprietari iscritti al registro di cui all’art. 7 del disciplinare di libro genealogico, nonché quelle relative alle caratteristiche anagrafiche, morfologiche, funzionali, genetiche, genealogiche e sanitarie dei cani iscritti.

2. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere del libro genealogico, contraddistinti con il marchio depositato dell’ENCI, hanno valore ufficiale.

3. Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia o integri i documenti ufficiali e i contrassegni depositati del libro genealogico, o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Art. 12

1. Il trasferimento di un soggetto dall’allevatore ad altro proprietario deve essere comunicato dall’allevatore all’UC, attraverso la delegazione competente, che provvede anche ad effettuare la registrazione sul documento in originale. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data del trasferimento stesso, con la compilazione di un apposito modulo predisposto dall’UC, controfirmato dal nuovo proprietario, contenente i seguenti dati:

a) delegazione che ha effettuato la registrazione;

b) numero di iscrizione al libro genealogico del cane;

c) codice microchip del cane;

d) nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del proprietario cedente;

e) nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del nuovo proprietario;

f) data di cessione del cane;

g) data di registrazione presso la delegazione.

2. Devono essere comunicati all’UC, anche tramite la delegazione competente, entro 30 giorni dall’evento, morte, furto e scomparsa di cani iscritti al libro genealogico.

Art. 13

1. Per il funzionamento del libro genealogico è costituita una banca dati contenente tutte le informazioni riguardanti gli allevatori, i proprietari ed i cani iscritti.

2. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni rilevate dall’UC, dalle delegazioni e dagli esperti giudici di razza mediante:

a) dichiarazione di monta e di nascita e di iscrizione di cucciolata, da compilare a cura dell’allevatore o del proprietario e da inviarsi alle delegazioni;

b) passaggi di proprietà;

c) schede di valutazione morfologiche, di attitudine e di lavoro redatte dai competenti esperti;

d) verifiche di patologie ereditarie;

e) analisi del DNA;

f) altri moduli e procedure informatiche ammessi dall’UC.

3. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:

a) la gestione informatica ed il mantenimento del registro degli allevatori e dei registri del libro genealogico;

b) il rilascio dei certificati ufficiali:

– certificato genealogico,

– certificato di parentela;

c) il rilascio di moduli di servizio, elenchi, tabulati ecc. nei modi e nei formati stabiliti dall’UC.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

1. Gli standard di razza sono quelli emanati dalla FCI, nelle lingue ufficiali riconosciute, e rimangono in vigore fino ad eventuali aggiornamenti.

2. Le norme che regolano le manifestazioni del libro genealogico, in uso al momento dell’entrata in vigore delle presenti norme tecniche, rimangono in vigore fino all’emanazione di successive disposizioni da parte dell’UC su conforme parere della CTC.

3. Le presenti norme entreranno in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. Le modifiche alle presenti norme tecniche, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché quelle proposte dall’ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione