Chiarimenti e ulteriori disposizioni riguardanti il libro genealogico di razza
Al fine di consentire alle Delegazioni dell’ENCI di operare sempre più in sintonia con l’Ufficio Centrale del Libro Genealogico, e anche in ottemperanza alle normative vigenti, siamo a comunicarVi quanto segue:
NUOVI MODELLI A E B
Il Modello A di monta e nascita ed il Modello B di denuncia di cucciolata, allegati alla presente, sono stati aggiornati nel rispetto del decreto ministeriale n° 0010056 del 6 luglio u.s..
Detta modulistica, già da tempo disponibile sul sito dell’ENCI, prevede che i proprietari di stallone e fattrice debbano dichiarare l’iscrizione all’anagrafe canina dei riproduttori.
Come già comunicato nelle precedenti circolari si ribadisce che le Delegazioni non possono accettare iscrizioni di cucciolata nate da soggetti non registrati all’anagrafe canina e prive del certificato veterinario attestante l’avvenuta inoculazione del microchip sui cuccioli.
CODICE FISCALE
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2.6 delle Norme tecniche del Libro genealogico del cane di razza, anche ai fini dell’allineamento della banca dati dell’ENCI all’anagrafe canina, si ribadisce l’obbligo di verificare la presenza e la correttezza sulla modulistica del codice fiscale dei proprietari di fattrice, stallone ed eventuali nuovi proprietari dei cuccioli. La mancata indicazione del codice fiscale non consentirà l’erogazione dei relativi certificati genealogici. L’indicazione di un codice fiscale non corretto determinerà disallineamenti nella banca dati dell’ENCI con i conseguenti riflessi sull’anagrafe canina.
PASSAGGI DI PROPRIETA’
In ottemperanza a quanto stabilito dalle Norme Tecniche del Libro genealogico approvate con decreto ministeriale n° 21203; al termine dell’approfondimento effettuato dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Tecnica Centrale; alla luce delle nuove esigenze che scaturiscono dal decreto ministeriale del 6 luglio u.s. in materia di allineamento della banca dati ENCI con l’anagrafe canina che pone particolare attenzione alla regolarizzazione della proprietà dei soggetti iscritti al Libro, si è ritenuta adeguata la procedura riferita ai passaggi di proprietà prevista dall’art. 12 delle Norme Tecniche e di seguito riportata:
Il trasferimento di un soggetto dall’allevatore ad altro proprietario deve essere comunicato dall’allevatore all’UC, attraverso la delegazione competente, che provvede anche ad effettuare la registrazione sul documento in originale. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data del trasferimento stesso, con la compilazione di un apposito modulo predisposto dall’UC, controfirmato dal nuovo proprietario, contenente i seguenti dati:
- delegazione che ha effettuato la registrazione;
- numero di iscrizione al libro genealogico del cane;
- codice microchip del cane;
- nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del proprietario cedente;
- nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del nuovo proprietario;
- data di cessione del cane;
- data di registrazione presso la delegazione.
Devono essere comunicati all’UC, anche tramite la delegazione competente, entro 30 giorni dall’evento, morte, furto e scomparsa di cani iscritti al libro genealogico.
Tale procedura entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2008. Relativamente ai cuccioli il cui proprietario è riportato sul Modello B di denuncia di cucciolata, le procedure di emissione dei certificati genealogici restano invece invariate con la trasmissione dei relativi pedigree alle rispettive Delegazioni per la consegna ai nuovi proprietari.
Il nuovo modulo di cui all’art. 12 (Passaggio di Proprietà) è allegato alla presente e disponibile sul sito dell’ENCI. Dovrà essere inviato all’ENCI allegato alla consueta distinta di trasmissione sulla quale dovranno essere compilati unicamente i campi:
- nominativo del proprietario cedente;
- posizione associativa;
- importo.
Per i soggetti ceduti ad un proprietario residente all’estero si dovrà fare riferimento alla procedura indicata nel paragrafo EXPORT PEDIGREE.
EXPORT PEDIGREE
Nel rispetto della normativa della Federazione Cinologica Internazionale (FCI) riguardante la trascrizione dei cani nei Libri genealogici dei rispettivi Paesi, si comunica la procedura che viene introdotta per la corretta gestione dei cani iscritti al Libro genealogico relativamente:
ai soggetti i cui proprietari indicati nel Modello B siano residenti all’estero;
ai soggetti che vengono successivamente ceduti ad un proprietario straniero;
ai soggetti il cui proprietario si trasferisce all’estero.
Nel caso 1: l’Ufficio Gestione Registri dell’ENCI emette il pedigree apponendo il timbro “Export Pedigree” e inviando il certificato direttamente al proprietario residente all’estero.
Nel caso 2: la Delegazione dovrà effettuare il passaggio di proprietà sul certificato genealogico. Lo stesso potrà essere spedito all’ENCI dalla Delegazione oppure dal nuovo proprietario per l’apposizione del timbro “Export Pedigree”. In ogni caso la Delegazione dovrà inviare all’ENCI il modulo Passaggio di Proprietà (in allegato) per la registrazione nel Libro genealogico compilando le parti riservate nelle quali viene specificato se il pedigree è allegato o meno. L’ENCI invierà il certificato direttamente al proprietario residente all’estero.
Nel caso 3: il proprietario dovrà registrare la variazione di indirizzo sul pedigree attraverso la Delegazione. Anche in questo caso, il certificato potrà essere spedito all’ENCI dalla Delegazione oppure dal nuovo proprietario per l’apposizione del timbro “Export Pedigree” e per la registrazione nel Libro genealogico. L’ENCI invierà il certificato direttamente al proprietario residente all’estero.
Tali disposizioni entrano in vigore a partire dalla data della presente comunicazione.
TARDIVA PRESENTAZIONE MODELLO A E MODELLO B
A perfezionamento delle procedure in uso indicate nelle Norme Tecniche del Libro genealogico approvate con decreto ministeriale n° 21203:
visto l’art. 6.1.1: ”entro 25 giorni dall’avvenuta nascita della cucciolata, il proprietario delle fattrice ne da comunicazione alla delegazione competente per territorio secondo quanto indicato dallo Ufficio Centrale del Libro (UC), utilizzando l’apposito modulo predisposto dallo stesso UC (mod. A) e indicando la data della monta”;
visto l’art. 6.1.3: ”entro 90 giorni dalla nascita dei cuccioli l’allevatore ne fa denuncia alla delegazione competente per territorio utilizzando l’apposito modulo previsto dall’UC” (mod. B);
anche in considerazione del fatto che il superamento dei termini di presentazione potrebbe non permettere il controllo della cucciolata;
al fine di salvaguardare gli aspetti zootecnici e la possibilità di iscrivere cucciolate in possesso di riscontrati requisiti;
l’iscrizione al Libro genealogico nei casi in cui il Modelli A e/o il Modello B siano presentati in ritardo rispetto alla tempistica prevista è subordinata ai seguenti obblighi:
acquisizione dell’avvenuto controllo parentale (DNA fattrice, stallone, cuccioli) da effettuarsi presso uno dei Laboratori riconosciuti dall’ENCI;
applicazione della maggiorazione, come previsto dalle tariffe in vigore.
Tale disposizione subentra alla prassi attualmente in uso per le cucciolate nate a partire dal 1 gennaio 2008.
Si ringrazia per l’attenzione e la fattiva collaborazione e con l’occasione si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Responsabile dell’Ufficio Centrale
del Libro Genealogico
Fabrizio Crivellar